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Con la sentenza n. 26464 del 21 dicembre 2016 la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta sul tema licenziamento del dirigente. Il caso di specie riguardava un dirigente licenziato perché aveva deciso di fruire delle ferie, senza consenso aziendale, in un periodo in cui era importante – per l’azienda – la sua presenza.
Il giudizio di primo grado si è risolto positivamente per il dirigente licenziato ma la Corte di Appello di Roma ribaltava tale esito, nonostante il dirigente licenziato avesse maturato le ferie fruite.
Il dirigente licenziato si rivolgeva dunque alla Suprema corte, lamentando il proprio diritto alla fruizione di ferie arretrate, pur in assenza di autorizzazione ed inoltre lamentando la violazione del principio di proporzionalità tra fatto contestato e conseguenze assunte (il licenziamento).
La suprema Corte ha chiarito che il potere del dirigente di scegliere da sé il periodo di godimento delle ferie ben può essere derogato dalla previsone di un contratto collettivo o individuale, che possono imporre di concordare con il datore di lavoro i periodi di ferie. Tale previsione, a parere della corte, non incide sul diritto irrinunciabile alle ferie, rilevando esclusivamente ai fini della scelta dei periodi di ferie.
Nel caso di specie, il ccnl applicato al dirigente licenziato prevedeva che il godimento delle ferie dovesse essere concordato, compatibilmente con le esigenze aziendali.
La suprema corte ha inoltre statuito che il giudizio di proporzionalità tra l’infrazione disciplinare e il licenziamento è dovuto solo ai fini di una giusta causa ma non anche ai fini della giustificatezza.
Infatti, il particolare modo di configurarsi del rapporto di lavoro dirigenziale fa si che la nozione contrattuale collettiva di giustificatezza del licenziamento del dirigente sia integrata da qualunque motivo, purchè giustificato, ossia costituente una decisione coerente e sorretta da motivi apprezzabili sul piano del diritto, i quali non richiedono una analitica verifica di specifiche condizioni ma una globale valutazione che escluda solo l’arbitrarietà del licenziamento del dirigente.
La corte deduce quindi che nella valutazione della giustificatezza non sia ricompreso alcun giudizio di proporzionalità tra il motivo posto alla base del recesso e il licenziamento del dirigente per aver fruito le ferie senza autorizzazione.

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