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Qualificazione del rapporto dirigenziale: quali le condizioni?
Ai fini della qualificazione come lavoro subordinato del rapporto di lavoro del dirigente, quando questi sia titolare di cariche sociali che ne fanno un “alter ego” dell’imprenditore (preposto alla direzione dell’intera organizzazione aziendale o di una branca o settore autonomo di essa), è necessario – ove non sussista alcuna formalizzazione di un contratto di lavoro di dirigente – verificare se il lavoro dallo stesso svolto possa comunque essere inquadrato all’interno della specifica organizzazione aziendale, individuando la caratterizzazione delle mansioni svolte, e se possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore di lavoro, nonché al coordinamento dell’attività lavorativa in funzione dell’assetto organizzativo aziendale.
Questa la massima espressa dalla suprema corte di cassazione nella sentenza n. 29761 del 19 novembre 2018 sul tema della qualificazione del rapporto di lavoro dirigenziale.
Nel caso di specie, la corte di appello di Roma aveva confermato la sentenza di primo grado, che ha sostenuto che le circostanze emerse in sede di prova testimoniale non risultavano incompatibili con l’autonomia del rapporto. Secondo i giudici, l’assiduità della presenza si giustificava con l’alto livello professionale e con il numero elevato di cariche sociali, autonomamente remunerate. Non era inoltre emerso l’assoggettamento al potere di eterodirezione, neppure nella forma attenuata riferibile ad una carica dirigenziale.
Il dirigente si rivolgeva in cassazione onde accertare la qualificazione del rapporto come dirigenziale, sostenendo come fosse stata esclusa solo per l’insussistenza dell’eterodirezione senza ricorrere ad altri indici sussidiari. La suprema corte ha rigettato il ricorso, ricordando che, ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale, nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia, l’eterodirezione si manifesta in emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, che nel caso in esame non erano emerse

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