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Licenziamento disciplinare del dirigente.
La cassazione, con sentenza n. 4685 del 18 febbraio 2019, è intervenuta sul tema del licenziamento disciplinare del dirigente. Da detta sentenza, emergono i seguenti due principi. Anzitutto, la giustificatezza del licenziamento, tipica della categoria dirigenziale, ben può fondarsi, per la particolare natura del rapporto di fiducia, su ragioni oggettive non necessariamente coincidenti con l’impossibilità di continuazione del rapporto, ma semplicemente idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l’ampiezza dei poteri attribuiti al dirigente, purchè apprezzabili sul piano del diritto senza necessità di un’analitica verifica di specifiche condizioni, per la sufficienza di una valutazione globale, che escluda l’arbitrarietà del recesso.
In secondo luogo, il licenziamento per giusta causa del dirigente esige la formulazione di una preventiva contestazione allo scopo di tutelare il diritto di difesa del lavoratore. Pertanto, la giustificatezza del recesso può essere esclusa anche per la mancata adozione delle garanzie procedimentali (art. 7, stat. lav), espressione di un principio di carattere generale che si applica anche ai dirigenti

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