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Il caso

L’origine della controversia risale a un ricorso promosso dall’Inps, che pretendeva di assoggettare a contribuzione l’indennità supplementare prevista dal CCNL Dirigenti Industria, corrisposta a un dirigente a seguito di licenziamento ingiustificato.

La Corte d’appello di Torino, ribaltando la decisione del Tribunale, aveva escluso l’obbligo contributivo, riconoscendo alla somma una chiara funzione risarcitoria.

Le argomentazioni dell’Inps

Nel ricorso per cassazione, l’Inps ha sostenuto che la natura risarcitoria dell’indennità supplementare non bastasse a escluderne la contribuzione.
Secondo l’Istituto, infatti, occorre distinguere tra danno emergente e lucro cessante: il secondo, volto a ristorare il mancato guadagno del dirigente licenziato, dovrebbe costituire base contributiva in quanto strettamente connesso al rapporto di lavoro.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte non ha condiviso la tesi dell’Inps.
I giudici hanno innanzitutto ricordato che occorre distinguere il piano fiscale da quello contributivo: ai fini fiscali, l’articolo 6 del TUIR include nel reddito anche indennità e proventi sostitutivi di redditi da lavoro; ma questo non implica automaticamente che tali somme siano anche soggette a contribuzione previdenziale.

Sul piano contributivo, infatti, rilevano soltanto le somme che hanno carattere di corrispettività rispetto all’attività lavorativa prestata o che il lavoratore avrebbe avuto diritto di svolgere.
Pertanto, sono imponibili contributivamente solo le erogazioni che costituiscono una remunerazione diretta o indiretta del lavoro.

I precedenti richiamati

La Cassazione ricorda la propria giurisprudenza in materia:

  • sono incluse nell’imponibile contributivo l’indennità sostitutiva di riposo settimanale o ferie non godute (Cass. 8020/2017), l’indennità mensa (Cass. 21105/2009) e quella di mancato preavviso (Cass. 2931/2004);
  • sono invece escluse le somme a titolo di risarcimento per demansionamento (Cass. 13578/2016), l’indennità sostitutiva della reintegrazione (Cass. 3487/2003) e il danno ex art. 8, legge 604/1966 (Cass. 2906/1996).

La natura dell’indennità supplementare

Secondo la Corte, l’indennità supplementare non è diretta a compensare la perdita di retribuzione, poiché viene riconosciuta quando il rapporto di lavoro è già cessato, così come quello assicurativo.
La sua funzione è risarcitoria e sanzionatoria, volta a riparare l’inadempimento contrattuale del datore di lavoro, non a remunerare attività lavorativa.

In altre parole, l’indennità supplementare rappresenta una sanzione per il recesso illegittimo, non un corrispettivo del lavoro perduto.
Di conseguenza, non può essere inclusa nella base imponibile contributiva.

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