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Spetta l’indennità di preavviso alla neo-mamma, dirigente dimissionaria, anche se ha un nuovo impiego?
Forse non tutti sanno che la lavoratrice che rassegna le dimissioni entro il primo anno dalla nascita del proprio figlio (o entro il primo anno dall’adozione) ha diritto a percepire dal datore di lavoro il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e ha inoltre diritto a percepire il trattamento NASPI.
Si tratta della normativa contenuta all’art. 55 del d.lgs. 151/01 (testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
In giurisprudenza, però, ci si è posti la domanda se il diritto a percepire l’indennità di preavviso spetti anche alla neo-mamma che si dimetta spontaneamente per iniziare un altro lavoro.
Sul tema è intervenuta la suprema corte di cassazione, con la sentenza n. 16176 del 17 giugno 2019, affermando che la lavoratrice che si dimette entro il primo anno di età del bambino ha diritto al preavviso anche se in cerca di altro impiego. La disciplina di favore, infatti, è ispirata dal principio solidaristico e finalizzata alla tutela della maternità e della formazione della famiglia.
SI tratta di nuovo e diverso orientamento della cassazione che venti anni prima aveva escluso il diritto al pagamento della indennità di preavviso per la neo-mamma che non aveva provato in giudizio che il nuovo lavoro fosse più vantaggioso del precedente.
Secondo la cassazione, infatti, tale orientamento è errato, perché la normativa sulla maternità è perentoria e non pone alcuna condizione e prevede un automatico diritto al pagamento della indennità di preavviso per la mamma dimissionaria.
Si tratta di un assunto fondato sulla base di un insindacabile favor per la madre dimissionaria, i cui costi sono destinati a gravare sul datore di lavoro in base ad un principio solidaristico finalizzato alla tutela della maternità che è anche costituzionalmente tutelata.

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